In queste settimane, dopo che il 27 giugno scorso è stato pubblicato il Decreto del Ministero della Salute del 31 maggio 2022, “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” cd Decreto Bonus Psicologico, si sono susseguite voci e attese sulle modalità con cui si sarebbe proceduto in tal senso.
Si tratta infatti di una misura molto importante, che consentirà ai i cittadini che ne faranno richiesta, e avranno i requisiti come da decreto, di usufruire di un contributo fino ad un massimo di 600 euro per sostenere le spese di un intervento psicoterapeutico a livello privato. A questo link può essere visionato il decreto.

Il percorso stabilito dalla misura governativa indica l’INPS come responsabile dell’organizzazione della piattaforma per fare richiesta del bonus, come sta avvenendo in questi giorni. Sembrano essere previsti quindi 60 giorni per le domande dei cittadini, successivamente coloro che risulteranno beneficiari potranno visionare gli elenchi dei professionisti sulla piattaforma INPS e contattarli. L’aggiornamento degli elenchi rimane aperto sino all’esaurimento dei fondi, che sarà comunicato dall’INPS al CNOP (Consiglio Nazionale Ordine Psicologi)
A partire dal 21 luglio gli psicologi regolarmente iscritti all’Albo ed esercitanti la libera professione abilitati all’esercizio della psicoterapia potranno dare la propria adesione per tutta la durata di erogazione del bonus, cioè fino all’esaurimento dei fondi. Personalmente aderirò a questa iniziativa, nella convinzione che sia eticamente e socialmente fondamentale fornire le cure a chi ne ha necessità e ne fa richiesta, nonostante, in questo periodo di crisi, ci siano sovente meno risorse economiche a disposizione, agendo quindi per ridurre le disparità e promuovendo un uniforme ed efficace accesso ai servizi. Ogni settimana il CNOP comunicherà gli elenchi aggiornati dei professionisti aderenti all’INPS, che ovviamente aggiornerà l’elenco sulla piattaforma per i cittadini. Al fine di valutare e sostenere una riprogettazione di questa misura saranno attivate dall’ordine misura di monitoraggio delle attività e degli esiti degli interventi affinché, anche per il futuro, possa essere nuovamente dimostrata l’importanza dell’intervento psicologico e psicoterapeutico per il singolo e la collettività.
Non si hanno ancora notizie certe sui tempi di apertura della raccolta di adesioni da parte dei cittadini.
La Circolare n 83/2022 fornisce le indicazioni operative per l’individuazione dei destinatari, le modalità di presentazione delle domande e di erogazione della misura del contributo previsto dall’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge n. 228/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15/2022, c.d. Bonus psicologo 2022. I fondi approvati ammontano a complessivamente 10 milioni di euro.
Questa misura è rivolta alle persone in condizione di:
- depressione,
- ansia,
- stress e fragilità psicologica,
- a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica,
che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.
Il contributo sarà di massimo di 600 euro per persona e verrà definito in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), puntando a sostenere le persone con ISEE più basso, secondo il seguente schema:
- ISEE inferiore a 15.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 600 euro per ogni beneficiario;
- ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 400 euro per ogni beneficiario;
- ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo di 200 euro per ogni beneficiario.
Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro. Per la presentazione della domanda, il cittadino richiedente deve essere in possesso di un ISEE in corso di validità e di valore non superiore a 50.000 euro. Inoltre il richiedente può presentare domanda per sé stesso o per conto di un soggetto minore d’età se genitore esercente la responsabilità genitoriale o tutore o affidatario di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184.
Per ogni chiarimento o aggiornamento non esitare a contattarmi